martedì 23 luglio 2019

REGIONALISMO DIFFERENZIATO, LE RICHIESTE AUTONOMISTE DEL “REGNO” LOMBARDO-VENETO: ANTI-COSTITUZIONALI E INACCETTABILI


Siamo nel XXI° secolo del III° Millennio, nel mese di luglio dell’anno 2019, ma...le ultime “sparate” a vanvera dei “nordisti separatisti” lombardo-veneti, dall’alto della loro ignoranza politico-culturale, nonché da quella giuridico-costituzionale della Repubblica Italiana, vorrebbero fare ripiombare e indietreggiare l’Italia a 2 secoli fa... 

E mentre l'umanità va avanti e i popoli e le istituzioni statali progrediscono con nuove forme di Stato e di governo, gli egoisti-leghisti e compagnia bella - posseduti dai loro sproloqui farneticanti e deliranti - regrediscono sempre di più. Quasi che fossero rimasti fermi nel tempo, all'anno 1815.
Fosse per loro, se potessero, i nordisti-separatisti, capitanati formalmente a livello regionale, dalla "premiata ditta Fontana-Zaia", ri-proporrebbero anche ai giorni nostri, il "regno lombardo-veneto"... Suddividendolo in 2 territori governativi, separati dal fiume Mincio: il territorio a destra del fiume sotto il governatorato milanese, quello a sinistra del fiume sotto il governatorato veneto. E sarebbero disposti addirittura a separarsi dall'Italia e ad unirsi all'Austria...

Battute a parte, e bando alle ciance, io credo e con me spero, riflettano i veri italiani... e stiano attenti gli esponenti del governo nazionale e del parlamento, a non cedere ai ricatti fascio-leghisti, portatori di una sub-cultura retrograda, egoista e minoritaria del Paese.

Ma, A PRESCINDERE...! C'è una SENTENZA della Corte Costituzionale, la 118/2015, che PARLA CHIARO e va rispettata. E che giustamente respinge e boccia in partenza i quesiti referendari considerati costituzionalmente illegittimi.

LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,


1) dichiara inammissibile l’intervento dell' associazione “Indipendenza Veneta”;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto);
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, numero 1), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promossa, in riferimento all’art. 116 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014);
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 15 del 2014 promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 67 del 2014).


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

Gianfranco Tauro

Nessun commento: